TRASPARENZA

 

Foglio Informativo
Redatto ai sensi dell'art.16 della legge 108/1996,del Titolo VI del T.U. Bancario,della Delibera CICR del 4 Marzo 2003,del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005
 
 
Informazioni sul Mediatore Creditizio
 
Sicilprestiti del dott. Roberto Gaetano Cigna
Ditta individuale
Via Libertà n.114,93100 Caltanissetta
Sito Web:Sicilprestiti.com
Iscrizione  UIC il 10/08/2009 n.127589
Iscrizione c/o Camera di Commercio di Caltanissetta
 
Caratteristiche e Rischi Tipici della mediazione creditizia
 
Caratteristiche
La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mette in relazione,anche attraverso attività di consulenza,banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessione di crediti-ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma,ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria;acquisto di crediti;credito al consumo,così come definito dall'articolo 121 del testo unico bancario,fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;credito ipotecario;prestito su pegno;rilascio di fidejussioni,avalli,aperture di credito documentarie,accettazioni,girate nonchè impegni a concedere credito.
La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari finanziari iscritti all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti,rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385,recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dalla Banca d'Italia.
La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza,quale parte integrante,la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti,lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante,l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.
Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonchè effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante,di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione,dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti(banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).
 
Rischi
La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario.Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.
 
Condizioni Economiche Della Mediazione Creditizia
A.  Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente:00 %.
B.  Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore dalla banca o dall'intermediario finanziario,nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari ed allegati al presente in relazione al tipo di  finanziamento richiesto.
C.  Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore Euro 0.
D.  Spese a carico del cliente documentate dal mediatore(tipo spese postali,bolli,visure catastali,visure protesti etc.) da pattuire forfettariamente tra il cliente e la SicilPrestiti.  
E.  Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi accessori/opzionali(tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) da concordare in sede di stipula del contratto di mediazione.
F.  Spese,a titolo di penale,che il cliente deve sostenere in caso che receda dal contratto senza giustificato motivo,abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o abbia stipulato contratto nei sei mesi precedenti con altro mediatore,nella misura di Euro 600,00. 
 
Clausole contrattuali che regolano la mediazione
 
Diritti del cliente
1.  Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare,presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza,l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio,sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio,sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.    
2.  Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i  fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio,sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio,sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali,prima della conclusione del contratto di mediazione. 
3.  Il cliente ha diritto di ottenere,su espressa richiesta,copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che  include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni.La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
4.  Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi.
5.  Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
 
Obblighi del cliente
1.  Il cliente ha l'obbligo di fornire dati,notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2.  Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza,a proprio carico,di eventuali protesti,procedimenti penali pendenti,procedure esecutive in corso,ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3.  Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia. 
 
Obblighi del mediatore
1.  Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2.  Deve inoltre comportarsi con diligenza,correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3.  Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.
 
Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente
 
1.  Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
2.  Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3.  Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di giorni quaranta per i finanziamenti sotto forma di prestito personale,cessione del quinto e delega di pagamento;novanta giorni nelle altre forme di finanziamento. Tale termine decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e per tale periodo esso è irrevocabile;alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. 
4.  Il mediatore si impegna a trasmettere la pratica di finanziamento alla banca o all'intermediario finanziario entro sette giorni dall'acquisizione dei documenti necessari(feriali,sabato escluso).
5.  Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.   
6.  Il cliente  prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari,il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli nè genericamente nè specificatamente il motivo.
7.  Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari,anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
8.  In caso che insorgano controversie il Foro competente è quello di Caltanissetta